I BOLLETTINI MAV SONO IN CONSEGNA IN QUESTI GIORNI
Gentile Collega,
anche per il 2017, la quota annuale dovuta per legge al Collegio IPASVI, per determinazione assunta dal Consiglio Direttivo, rimarrà invariata a € 55,00 (tra le più basse a livello nazionale), di cui € 7,00 dovuti alla Federazione Nazionale Collegi IPASVI.
La scadenza per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo professionale è fissata per il 31 MARZO 2017.
La informiamo che qualora il pagamento venisse effettuato oltre la data di scadenza, potrebbero verificarsi ritardi o mancate contabilizzazioni, necessarie alle procedure bancarie, con evidenti disservizi sia per i servizi offerti agli iscritti sia per le attività degli organi istituzionali.
- Di seguito le modalità per effettuare il pagamento della quota annuale:
con il bollettino MAV allegato, presso qualsiasi sportello bancario, presso gli sportelli di poste italiane e/o attraverso il proprio home banking; - anche tramite BANCOMAT presso gli uffici del Collegio, in Via Adige 20, Milano
Si ricorda che ai sensi della L. 43/06 l’iscrizione all’Albo professionale e il versamento della corrispondente quota annuale è obbligatoria per l’esercizio delle professioni sanitarie, sia in regime libero professionale che come dipendenti pubblici e/o privati.
Avvertenza:
Nel caso in cui non venga più esercitata la professione, il mancato pagamento della quota annuale non implica la cancellazione automatica dall’albo: È SEMPRE NECESSARIO CHIEDERLA PER ISCRITTO per i conseguenti adempimenti deliberativi ai sensi dell’art. 11 del D.L.CPS. n. 233/1946
La cancellazione dall’albo é pronunziata dal Consiglio direttivo, d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento all’estero della residenza dell’iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell’iscritto ad altra circoscrizione;
d) di rinunzia all’iscrizione;
e) di cessazione dell’accordo previsto dal II comma dell’art. 9;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l’interessato. Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all’estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l’iscrizione all’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato.