Obbligo formativo
Tutti i professionisti sanitari, compresi gli infermieri e gli infermieri pediatrici, sono tenuti a rispettare l’obbligo di acquisizione dei crediti ECM previsti per ciascun triennio formativo (150 crediti, salvo esenzioni o riduzioni).
La verifica della propria posizione può essere effettuata accedendo al portale del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) con SPID o CIE:
Per maggiori dettagli, consulta il Vademecum ECM dedicato ai Professionisti Sanitari.
Dossier formativo individuale e di gruppo
La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) promuove per gli infermieri la partecipazione al Dossier Formativo di Gruppo, che consente un accesso facilitato alla formazione continua e il riconoscimento di bonus crediti ECM per i professionisti aderenti.
🔹 Approfondisci:
- Dossier formativo di gruppo – FNOPI
- Guida Agenas–Co.Ge.A.P.S. al Dossier Formativo Individuale (PDF)
- Guida Agenas–Co.Ge.A.P.S. al Dossier Formativo di Gruppo (PDF)
Normativa e conseguenze del mancato adempimento
Il mancato rispetto dell’obbligo formativo può comportare sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine, come previsto dalla normativa vigente.
La legge n. 233/2021 (art. 38-bis) stabilisce inoltre che, dal triennio 2023–2025, l’efficacia delle polizze assicurative professionali è subordinata all’assolvimento di almeno il 70% dei crediti ECM individuali previsti.
Corsi ECM gratuiti e residenziali
La FNOPI mette a disposizione dei professionisti sanitari numerosi corsi FAD gratuiti, utili a recuperare eventuali crediti mancanti.
Consulta l’elenco aggiornato dei corsi sul sito FNOPI.
L’OPI Milano–Lodi–Monza e Brianza organizza inoltre eventi formativi residenziali accreditati ECM.
Richiesta attestazione crediti ECM e certificazione dell’obbligo formativo
Gli iscritti possono richiedere:
- l’attestazione complessiva dei crediti ECM acquisiti (rilasciata dall’Ordine previa verifica con il portale Co.Ge.A.P.S.);
- la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo triennale ai sensi della normativa vigente.
La richiesta deve pervenire esclusivamente via PEC seguendo la seguente procedura:
- Compilare il modulo “Richiesta certificato obbligo formativo triennale via PEC”;
- Compilare il modulo “Assolvimento Marca da bollo via PEC”;
- Applicare due marche da bollo da €16,00 (una per la richiesta e una per il certificato rilasciato);
- Indicare nel modulo di assolvimento il numero identificativo, la data e l’ora di emissione della seconda marca da bollo, che sarà riportata sul certificato emesso;
- Inviare entrambi i moduli esclusivamente dalla propria casella PEC personale all’indirizzo opimilomb@cert.ordine-opi.it
Riferimenti normativi
Con parere del 5 settembre 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ribadito che sia i certificati da presentare a enti privati sia le relative richieste all’Ordine sono soggetti all’imposta di bollo di €16,00, ai sensi dell’art. 141, comma 1 del D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (in vigore dal 25 agosto 2025).
I certificati potranno essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo nei casi previsti dall’Allegato 3 del medesimo decreto.
In tal caso, l’iscritto dovrà indicare nel modulo di richiesta l’articolo e la motivazione di esenzione.
Sul certificato rilasciato sarà comunque riportata la dicitura relativa all’esenzione ai sensi di legge.
Per qualsiasi dubbio o necessità, non esitate a contattarci all’indirizzo email formazione@opimilomb.it