Infermieri con titolo di studio conseguito all'estero

Tutti i professionisti stranieri che intendono svolgere la professione di infermiere o infermiere pediatrico in Italia e sono in possesso del titolo conseguito nel proprio paese di origine devono procedere nel seguente modo:

  1. Riconoscimento della qualifica professionale

    Lo svolgimento della professione richiede l’equipollenza della qualifica professionale da chiedere al Ministero della Salute di Roma. Tutte le informazioni riguardanti tale pratica sono pubblicate sul sito al seguente link : Ministero della Salute

  2. Esame presso l’Ordine territorialmente competente

    Ottenuto il decreto di riconoscimento della qualifica professionale, il professionista deve rivolgersi all’Ordine professionale provinciale ove ha la residenza per l’iscrizione all’esame ai fini dell’iscrizione all’albo professionale e il conseguente svolgimento della professione.

    L’Ordine di Milano, ogni anno organizza 4 sessioni di esame indicativamente nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

    Tutte le informazioni riguardanti tale pratica sono pubblicate al seguente link CLICCA QUI

  3. Iscrizione all’albo professionale

Il professionista che ha superato l’esame presso l’Ordine può iscriversi all’albo per lo svolgimento della professione. Di seguito l’elenco dei documenti da presentare in sede previo appuntamento da prenotare nell’agenda online al seguente link ELENCO DOCUMENTI PER ISCRIZIONE


Aggiornamento del 31 marzo 2023
Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero”

col Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche’ in materia di salute e adempimenti fiscali.” (23G00042) (GU Serie Generale n.76 del 30-03-2023), entrata in vigore del provvedimento: il 31/03/2023, all’art. 15 “Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero”, dispone che i professionisti NON debbano più comunicare la predetta deroga all’Ordine competente in quanto il comma 5 dell’articolo in commento ha abrogato espressamente la relativa previsione inserita dall’art. 4- ter, co. 1, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e s.m.i. (c.d. decreto Mille proroghe)

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Proroga di termini in materia di personale sanitario art. 4ter co.1 lett. a) Legge 24 febbraio 2023, n. 14 

REGISTRO SPECIALE INFERMIERI STRANIERI COMUNICAZIONE DATI DEL PROFESSIONISTA

Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, (Milleproroghe), convertitori con modificazioni in L. 24 febbraio 2023, n. 14, con l’art. 4ter,  ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025  di quanto stabilito dall’art. 6bis. co.1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,  Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, recante , “Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27”.

Pertanto, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le Strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsto dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31  dicembre 2025  all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale  in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica.

Sempre l’art. 4ter co. 2, della L. 24 febbraio 2023, n. 14 segnala che “ il professionista comunica all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento  in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della Struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l’attività nonché ogni successiva variazione”.

La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell’avvenuto adempimento agli stessi.

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Informativa Registro Speciale Infermieri stranieri


Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione con modificazioni del decretolegge 29 dicembre 2022, n. 198, c.d.Mille proroghe”.

L’art. 4 ter, co. 1, lett. b), del D.L. n. 198/2022 e s.m.i. dispone che, al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie, all’articolo 6bis, comma 1, del decretolegge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2025»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il professionista comunica all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l’attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell’avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto liberoprofessionale di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili»”.

È consentito fino al 31 dicembre 2025, lesercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento.

Si ricorda che gli interessati dovranno presentare apposita istanza solo alle Regioni o alle provincie autonome che hanno la competenza esclusiva sulla procedura amministrativa per il rilascio della deroga al riconoscimento.

Una volta ottenuta la predetta deroga, il professionista comunitario o extracomunitario dovrà comunicare all’Ordine competente l’ottenimento della stessa ed indicare il nominativo della struttura presso la quale presta attività.

Gli Ordini provinciali dovranno acquisire, dunque, al proprio protocollo la comunicazione del sanitario corredata dall’atto di deroga della Regione o della provincia autonoma con l’indicazione della struttura sanitaria dove presta servizio.

Al fine di ottimizzare e razionalizzare la procedura di acquisizione della predetta documentazione, gli Ordini potranno adottare degli elenchi aventi funzione meramente ricognitiva. In tali elenchi potranno essere inseriti i dati personali dei sanitari stranieri, gli estremi dell’atto di riconoscimento in deroga adottato dall’ente regionale o provinciale competente, la struttura sanitaria dove prestano servizio e la durata prevista del servizio medesimo.

Si ricorda che i predetti sanitari stranieri, vista la normativa derogatoria sopra citata, non dovranno sostenere alcun esame di accertamento di conoscenza della lingua italiana di cui al D.Lvo. 6 novembre 2007 n. 206 per quanto riguarda i professionisti stranieri comunitari e degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 per quanto riguarda i professionisti stranieri non comunitari.

Non essendo, peraltro, iscritti agli albi tenuti dagli Ordini, questi non saranno tenuti al versamento della tassa annuale di iscrizione e non potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare da parte degli Ordini territorialmente competenti.


Legge 20 maggio 2022 n. 51 di conversione delle Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Art. 34 modificato dalla recente legge sulla Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini che di seguito si riporta: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L’elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1 -bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

La norma, in considerazione della crisi internazionale in atto, intende agevolare l’ingresso in Italia dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra nel loro Paese per l’esercizio temporaneo di una professione sanitaria.

La norma riportata, a differenza di precedenti disposizioni che prevedono una deroga in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie in relazione all’emergenza da COVID-19, a seguito della presentazione  dell’istanza alle Regioni da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza, non prevede la stessa procedura in quanto in Ucraina non è prevista l’iscrizione all’albo.

Di conseguenza:

  • l’esercizio della professione sanitaria è temporaneo. La deroga vale fino alla data del 4 marzo 2023;
  • il reclutamento temporaneo può essere attivato solo dalle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private;
  • i sanitari interessati devono essere muniti di Passaporto europeo delle qualifiche per rifugiati. Si tratta di uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, in caso di documentazione mancante o insufficiente, consentendo l’ammissione a ulteriori studi nei Paesi di arrivo e agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative e il livello linguistico;
  • le modalità di reclutamento previste sono: contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa;
  • le strutture sanitarie che adottano tale procedura devono trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insistono, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati e la documentazione attestante il possesso della qualifica sanitaria munita di traduzione asseverata dal Tribunale;
  • le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano conservano la documentazione e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari reclutati e lo trasmettono ai relativi Ordini professionali. Ogni Regione o provincia autonoma regolamenterà le modalità.

Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Art. 34 – Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini che di seguito si riporta:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.

La norma riportata, a differenza di precedenti disposizioni che prevedono una deroga in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie in relazione all’emergenza da COVID-19, a seguito la presentazione dell’istanza alle Regioni da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza, non prevede la stessa procedura in quanto in Ucraina non è prevista l’iscrizione all’albo.

Pertanto:

  • l’esercizio della professione è temporaneo fino al 4 marzo 2023 ;
  • il reclutamento temporaneo può essere attivato solo dalle Strutture sanitarie;
  • i sanitari interessati devono essere muniti di Passaporto europeo delle qualifiche per rifugiati. Si tratta di uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, in caso di documentazione mancante o insufficiente, consentendo l’ammissione a ulteriori studi nei Paesi di arrivo e agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative e il livello linguistico;
  • le modalità di reclutamento previste sono: contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa;
  • le strutture sanitarie che adottano tale procedura devono comunicare alle regioni, alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati al fine di consentirne una rilevazione;
  • gli Ordini predispongono un apposito elenco con i dati comunicati dalle strutture sanitarie con il solo fine di rilevazione. I sanitari, di conseguenza, non sono iscritti all’albo tenuto dagli Ordini.

Legge 25/2/2022 di conversione in legge con modificazioni del DL 30/12/2021 n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

Articolo 4, comma 3-bis (Riconoscimento qualifiche professionali conseguite all’estero)

Il comma 3-bis, proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni che prevedono una deroga alla normativa vigente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero per determinati incarichi in ambito sanitario a carattere temporaneo, per consentire a Regioni e Province autonome di attingere ad ulteriori risorse umane dirette a far fronte alle carenze di personale sanitario.

Il comma 3-bis apporta due modifiche all’articolo 13 del D.L. n. 18/2020 (L. 27/2020), ovvero: 

  • definisce l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 del termine – in precedenza fissato al 31 dicembre 2021 – di applicazione delle disposizioni che prevedono una deroga alla normativa vigente in tema di riconosci-mento delle qualifiche professionali sanitarie e di operatore sociosanitario conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive Ue (primo periodo del comma 1);
  • il reclutamento temporaneo degli interessati – che sono chiamati a presentare istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle Regioni e alle Province autonome -, può essere previsto solo con riferimento all’articolo 2-ter del richiamato DL. 18/2020, vale a dire per incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori sociosanitari di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera a), come previsto dall’art. 2-ter, e non più anche con riferimento al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi dell’articolo 2-bis che comprende ulteriori fattispecie.

Legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

All’art.1 dispone che lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Per quanto qui d’interesse, deve inoltre evidenziarsi come con la predetta legge è stato inserito nel testo normativo del D.L. n. 105/2021, il nuovo art. 6-bis avente lo scopo di far fronte alla carenza di personale sanitario e socio-sanitario da impiegare nella lotta all’epidemia da Covid-19.

Il suddetto articolo prevede, invero, la proroga al 31 dicembre 2022 del regime di deroga alle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie previsto ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 18/2020.

Tale deroga, si ricorda, consente di esercitare, in via temporanea, su tutto il territorio nazionale, la professione infermieristica con qualifiche conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive dell’Unione europea – o, nel caso di soggetti non provenienti dall’Unione Europea, con permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa – anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19 (si veda art. 13, c. 1, D.L. 18/2020).

Devono ritenersi escluse, pertanto, dallo speciale regime derogatorio in commento tutte le assunzioni che non siano volte a far fronte, in via diretta, all’epidemia da Covid-19.

Quanto alle procedure di assunzione si ricorda che gli interessati, ai sensi del disposto di cui all’art. 13 del D.L. n. 18/2020, devono presentare apposita “istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto” .


Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe) coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21
Emergenza epidemiologica Covid-19 – Esercizio temporaneo della professione

Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione.

L’art. 4, c. 8-sexies del decreto Milleproroghe ha sostituito integralmente il testo dell’art. 13 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) come di seguito: “1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, per l’esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge”.
Le deroghe di cui al suddetto art. 13 del D.L. 18/2020 sono prorogate, pertanto, al 31 dicembre 2021.
La norma prevede espressamente, inoltre, la possibilità per le strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di assumere personale sanitario, anche non proveniente da paesi dell’Unione Europea.
Si evidenzia, infine, che ai fini del reclutamento temporaneo sopra descritto, gli interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata da certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, solo ed esclusivamente alle Regioni o alle provincie autonome. Non potrà procedersi, per-tanto, all’invio diretto della suddetta istanza ad altri enti e/o alle strutture sanitarie.

Attualmente è in vigore l’art. 13 del DL 18/2020 “Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie” che dispone: “Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14”.


Tutte le informazioni riguardanti tale pratica sono pubblicate sul sito al seguente link

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Considerata la carenza di personale infermieristico, l’esercizio temporaneo della professione è stato prorogato al 31/12/2022 come stabilito all’art. 6-bis del decreto-legge n. 105 del 2021.