In vista delle prossime elezioni indette di seguito un estratto della circolare n. 36/2018 della FNOPI in merito alla presentazione delle candidature.
La Normativa
DLCPS 13/9/1946 n. 233 a seguito di modifica da parte della legge 3/2018
DPR 5/4/1954 n. 221 al momento vigente
DM del 15/3/2018 (GU del 3/4/2018 Serie Generale n. 77)
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo degli infermieri e all’Albo degli infermieri pediatrici, compresi i Consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti.
È possibile presentare la candidatura all’interno di una lista o presentarsi singolarmente.
La candidatura deve esplicitare se il sanitario si candida per il Consiglio Direttivo o per il Collegio dei Revisori dei Conti.
Anche le liste devono esplicitare i candidati per Consiglio direttivo e i Candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti (2 membri effettivi e 1 supplente).
Nelle liste non deve essere indicato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (Prot. P-4884/I-13 del 9/5/18).
In entrambi i casi sia la lista che la singola candidatura devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere.
Inoltre le liste devono essere denominate.
In ogni caso non è ammesso l’uso del logo istituzionale dell’Ordine e della Federazione Nazionale né sono ammessi nomi offensivi o denigratori.
Le firme devono essere autenticate da uno dei Commissari o da un suo delegato che riteniamo possa essere anche un componente del personale amministrativo dell’Ordine all’uopo incaricato.
La singola candidatura e le liste devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine. L’Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.
Il Consiglio Direttivo è costituito da sette componenti se gli iscritti all’albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all’albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all’albo superano i millecinquecento.
Il Collegio dei Revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
Per gli approfondimenti si rimanda alla lettura del decreto